Trasparenza erogazioni pubbliche
La ricerca può essere effettuata per partita IVA o per denominazione dell'azienda. Sono visibili solo i contributi approvati.
| Azienda | Titolo | Ente erogante | Importo | Anno | Data incasso |
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Al fine di assicurare la trasparenza nelle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti, tramite la legge annuale per il mercato e la concorrenza, è stato introdotto l'obbligo di rendere trasparenti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di qualunque genere, ricevuti dalla Pubblica amministrazione e dalle società in partecipazione pubblica o società controllate, direttamente o indirettamente, dalla P.A. Le modalità di effettuazione della comunicazione sono differenti a seconda dei soggetti beneficiari. In particolare:
- le associazioni, fondazioni e ONLUS devono pubblicare le informazioni relative alle erogazioni pubbliche mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro il 30 giugno di ogni anno;
- le imprese, se tenute alla redazione del bilancio esteso o al bilancio consolidato devono adempiere all'obbligo informativo nella Nota integrativa allegata al bilancio d'esercizio e all'eventuale bilancio consolidato, mentre i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa, compresi i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, assolvono all'obbligo mediante pubblicazione su propri siti internet entro il 30 giugno di ogni anno. L'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo sia inferiore a 10.000,00 euro, indipendentemente dal soggetto obbligato; le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica, devono contenere molteplici elementi, ivi ricompresi la denominazione del soggetto erogante e la somma incassata.
- le somme si considerano con il criterio contabile di cassa, indipendentemente dall'anno di competenza cui si riferiscono.
- a regime, fatte salve specifiche eccezioni, l'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione prevede l'applicazione di uno specifico regime sanzionatorio.